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Diritti del consumatore e risoluzione controversie

IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

A partire dal 1 gennaio 2017 i Clienti di energia elettrica e gas, inclusi i prosumer, dovranno rivolgersi alla procedura obbligatoria di Conciliazione per risolvere le controversie non risolte attraverso la procedura di reclamo con il proprio fornitore.

È quanto prevede il  Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico con Delibera 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016 come integrata e modificata dalla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/COM.

Infatti, per la risoluzione delle problematiche relative alla fornitura di gas e/o energia elettrica, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie definite ADR (Alternative Dispute Resolution). Attraverso questi strumenti i clienti ed i venditori trovano una soluzione condivisa, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ PER RIVOLGERSI AL GIUDICE

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per il cliente laddove volesse eventualmente procedere con un’azione giudiziaria.

NON TUTTE LE CONTROVERSIE PASSANO DALLA CONCILIAZIONE

Sono escluse dall’obbligo della Conciliazione le controversie:

  • a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
  • b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
  • c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo (quelle per le quali sono state promosse azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti promosse da Associazioni dei Consumatori);
  • d)oggetto delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori.

QUANDO E’ POSSIBILE ATTIVARE LA CONCILIAZIONE

Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo.

La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.

COME ATTIVARE LA CONCILIAZIONE

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR  ( Alternative Dispute Resolutions) anche paritetiche ed è iscritto nell’elenco ADR.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge online accedendo a questo link.

Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito: http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen. La lista degli ADR abilitati è disponibile qui.

Per ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione è possibile inviare una e-mail al Servizio Conciliazione all’indirizzo info.sportello@acquirenteunico.it, oppure rivolgersi al contact center al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare).

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